In questo articolo cercheremo di comprendere come si possa effettuare in autonomia il calcolo di estinzione anticipata della cessione del quinto, poi passeremo a valutare se conviene estinguere la cessione del quinto prima della scadenza prevista dal piano di ammortamento.
Calcolo estinzione anticipata cessione del quinto
Per il calcolo dell’estinzione anticipata della cessione del quinto, è utile conoscere alcuni principi generali che si applicano alla gran parte dei rapporti, pur sapendo che, per ottenere un conteggio affidabile è indispensabile considerare le caratteristiche di ogni singolo contratto. In caso di necessità, dunque, la soluzione migliore è rivolgersi a un esperto per ottenere una consulenza personalizzata e verificare la correttezza dei calcoli effettuati dalla finanziaria.
Per prima cosa, all’importo totale ancora dovuto secondo il piano di ammortamento, bisognerà sottrarre la quota interessi di tutte le rate che scadono successivamente al momento dell’estinzione anticipata. In altre parole, in caso di estinzione anticipata non saranno dovuti gli interessi che, in base a quanto previsto dal contratto, si sarebbero dovuti pagare da quel momento fino al termine del finanziamento.
Per quanto riguarda le spese già sostenute in occasione dell’erogazione del finanziamento e trattenute dall’importo erogato, occorrerà distinguere tra costi recurring e costi up front, cioè tra costi sostenuti una sola vota ma riferibili a tutto il corso del finanziamento, e costi sostenuti una sola volta perché riferibili al momento della sola erogazione. Si tratta di una distinzione non facile, in continua evoluzione negli ultimi anni e oggetto di molte controversie tra clienti e banche:
- per i costi recurring, ovvero quei costi trattenuti all’origine e relativi all’intera durata del finanziamento, è possibile ottenere il rimborso parziale utilizzando, in mancanza di diversa indicazione, il criterio proporzionale: in altre parole, la banca dovrà restituire una percentuale del relativo costo pari alla quota delle rate residue. Così, per esempio, se l’estinzione anticipata avviene dopo il 10% delle rate previste, secondo il criterio proporzionale al cliente spetterà un rimborso del 90% del costo recurring;
- per i costi up front, invece, servirà introdurre un’ulteriore distinzione:
– per i le cessioni stipulate dopo il 25.05.2021 (entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis), si applica anche per i costi up front la stessa disciplina dei costi recurring, con la possibilità di ottenere il rimborso parziale utilizzando, in mancanza di diversa indicazione, il criterio proporzionale;
– per le cessioni stipulate prima del 25.05.2021, la giurisprudenza appare divisa: una parte di essa (compreso l’Arbitro Bancario e Finanziario) sostiene l’impossibilità di ottenere qualsiasi rimborso, un’altra parte afferma il diritto a ottenere rimborsi parziali secondo quanto previsto dal solito criterio proporzionale. La situazione al momento non ha trovato una soluzione definitiva, quindi sarà utile rivolgersi a un esperto per ottenere un’analisi completa del proprio caso.
Per le spese assicurative sostenute al momento dell’erogazione (obbligatorie nel caso di cessione del quinto), la possibilità di ottenere il rimborso parziale secondo il consueto criterio proporzionale è alta: malgrado l’opposizione delle banche, gran parte della giurisprudenza propende infatti per la tesi favorevole. E’ utile notare che alcune finanziarie preferiscono evitare di porre a carico diretto dei clienti i costi assicurativi, sostenendone il costo in autonomia e utilizzando altre voci di costo per assorbire la spesa.
Da ultimo, bisognerà tenere in considerazione la penale di estinzione anticipata del finanziamento, generalmente prevista dai contratti in misura pari all’1% del capitale residuo. Anche in questa occasione, in ogni caso, sarà utile verificare che le modalità di calcolo realmente utilizzate dalle banche siano conformi a quanto previsto dal singolo contratto.
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Cessione del quinto: conviene estinguerlo prima?
In conclusione, si può affermare come regola generale che l’estinzione anticipata di un qualsiasi finanziamento, compresa la cessione del quinto, permette di risparmiare una parte dei costi previsti. Prima si riesce a estinguere il rapporto, maggiore sarà il risparmio.
In ogni caso, è bene valutare come si intende finanziare l’estinzione anticipata. Le cessioni del quinto, infatti, presentano generalmente costi inferiori rispetto ad altri prodotti finanziari, come prestiti personali e carte di credito revolving. Non è mai conveniente sostituire una forma di finanziamento meno cara con una modalità di finanziamento più costosa.
Alcuni operatori sono soliti proporre il cosiddetto “rinnovo” della cessione del quinto, ovvero l’erogazione di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione della cessione in corso ed erogazione di nuova liquidità a parità di rata mensile. Anche in questi casi, occorre valutare con attenzione tutti i costi legati all’estinzione del precedente rapporto e confrontarli con la struttura dei costi del nuovo contratto: non sempre una rata di pari importo indica condizioni altrettanto favorevoli.
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