Con decisione del giorno 11.12.2023 l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) ha accertato l’illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della banca che aveva unilateralmente receduto dai rapporti di conto con due consumatori. L’ABF ha evidenziato l’importanza della trasparenza e del rispetto dei principi di buona fede da parte degli istituti finanziari.
La tesi dei consumatori
I ricorrenti, entrambi cointestatari di vari rapporti con l’intermediario, avevano subito l’interruzione dei loro rapporti contrattuali in essere con la banca. Nei loro ricorsi i consumatori hanno lamentato l’illegittimità del recesso esercitato dall’istituto bancario e hanno chiesto la riattivazione dei rapporti o, in subordine, la conclusione di nuovi contratti.
La difesa della banca
La banca, nelle sue controdeduzioni, ha affermato che le richieste dei ricorrenti fossero inammissibili, in quanto finalizzate a ottenere una condanna ad un facere specifico. Nel merito, la stessa banca ha giustificato il recesso come legittimo, attribuendolo alla perdita del rapporto fiduciario tra le parti.
La decisione dell’ABF
L’ABF ha esaminato congiuntamente i due ricorsi, concentrando la propria analisi sulla correttezza o meno del comportamento dell’istituto nell’aver interrotto i rapporti contrattuali. L’arbitro Bancario e Finanziario ha rilevato l’illegittima interruzione del rapporto contrattuale da parte della banca sulla base di diverse considerazioni.
Violazione dei principi di buona fede da parte della banca
Il punto centrale della decisione dell’ABF riguarda l’assenza di motivazioni specifiche per il recesso immediato dai rapporti di conto corrente. La banca aveva giustificato il blocco dei conti inizialmente come una misura per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). Tuttavia, il successivo recesso immediato non è stato accompagnato da una motivazione adeguata.
Precedenti giurisprudenziali
L’ABF ha richiamato precedenti giurisprudenziali e indirizzi propri che chiariscono come l’interruzione dell’operatività di un rapporto contrattuale debba avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Decisioni arbitrarie e ingiustificate sono state considerate illegittime in passato. Tra questi:
- Cassazione n. 20106/2009: ha stabilito che l’interruzione del rapporto deve avvenire con motivazioni adeguate.
- Cassazione n. 6923/2005: ha affermato che ogni azione della banca deve essere giustificata e coerente con i principi di correttezza.
- Coll. Napoli, dec. n. 2556/2016: ha ribadito che un comportamento arbitrario e privo di giustificazioni specifiche è illegittimo.
In questa prospettiva, la condotta dell’intermediario appare ingiustificata e quindi illegittima.
Possibilità di ottenere un risarcimento del danno
La decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario ha accertato l’illegittimità del comportamento della banca, pur respingendo alcune richieste specifiche dei ricorrenti.
Tuttavia, riconoscendo la violazione dei principi di buona fede, gli interessati potrebbero intraprendere ulteriori azioni legali per ottenere un risarcimento del danno subito.
Un procedimento civile potrebbe condurre a un risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illegittimo della banca.
È fondamentale in questi casi raccogliere tutta la documentazione necessaria, inclusi i rilievi fatti dall’ABF, per avere migliori possibilità.
Considerazioni finali
La recente decisione dell’Arbitro Bancario e Finanziario rappresenta un rilevante monito per banche e finanziarie sul dovere di operare con trasparenza e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Per i consumatori, la stessa decisione ribadisce l’importanza di far valere i propri diritti e l’efficacia degli strumenti di risoluzione delle controversie offerti dall’ABF.
Contattami se pensi di essere vittima di un comportamento illegittimo da parte della tua banca e desideri esplorare le opzioni legali per ottenere un risarcimento.



