Esempi di sentenze nei casi di anatocismo bancario

Tabella dei contenuti

In questo articolo, dopo avere ricordato cos’è l’anatocismo bancario, ci occuperemo delle 5 sentenze ritenute più significative degli ultimi anni, in modo da potere comprendere la genesi e lo sviluppo dell’attuale quadro giurisprudenziale dell’anatocismo bancario.

Cosa intendiamo per anatocismo bancario

Ricordiamo che l’anatocismo è generalmente definito come la creazione di nuovi interessi da parte di vecchi interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario preesistente.

In ambito bancario, l’anatocismo si manifesta generalmente della metodologia di calcolo utilizzata dalle banche per l’addebito degli interessi passivi nei confronti dei correntisti, spesso beneficiari di affidamento.

Secondo alcuni esperti lo stesso meccanismo di anatocismo sarebbe insito nell’adozione del piano di ammortamento alla francese per mutui o finanziamenti, o nel computo degli interessi moratori sulla totalità delle rate impagate e non solo sulla loro quota capitale. Tali ultimi orientamenti, tuttavia, risultano allo stato sprovvisti di un adeguato supporto giurisprudenziale.

5 sentenze nei casi di anatocismo bancario

Molte sono le sentenze emesse in materia di anatocismo bancario. Tra le tante, segnaliamo le seguenti perché sembrano in grado di illustrare in modo efficace la nascita e lo sviluppo degli orientamenti attuali:

1. Corte costituzionale, 17 ottobre 2000, n. 425. Con questa decisione, i giudici costituzionali hanno sventato il tentativo del legislatore ordinario di operare un salvacondotto per le clausole anatocistiche già stipulate e di validazione anticipata per quelle ancora da stipularsi.

In sostanza, i Giudici hanno stabilito l’incostituzionalità della legge delega con cui il Parlamento aveva delegato al Governo una modifica normativa per sanare le clausole anatocistiche fino ad allora sottoscritte e per validare quelle ancora da stipulare.

La Corte Costituzionale ha infatti così deciso: <<E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 cost., in relazione all’art. 1 comma 5 l. n. 128 del 1998, l’art. 25 comma 3 d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, in quanto è da escludere che l’art. 1 comma 5 l. n. 128 del 1998, con il quale è stata conferita al Governo la delega per l’emanazione di “disposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario emanato con d.lg. n. 385 del 1993, abbia potuto legittimare una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto delegato e quella della prevista delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) di clausole anatocistiche bancarie del tutto avulsa da qualsiasi riferimento al tipo di vizio riscontrabile e alle cause di inefficacia da considerare irrilevanti e, quindi, priva della necessaria e sicura rispondenza (diretta o indiretta) ai principi e criteri informatori del t.u. bancario>>.

2. Sezioni Unite della Cassazione, 4 novembre 2004 n. 21095. Con questa sentenza, dando seguito ai principi già enunciati in argomento dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità delle clausole anatocistiche stipulate anche prima del D. Lgs. n. 342/1999.

Come conseguenza della nullità, gli interessi anatocistici pagati dai correntisti devono essere restituiti agli stessi.

Ha infatti stabilito la Corte di Cassazione che “in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sul saldo passivo finale di conto corrente bancario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 76 Cost., la norma (contenuta nell’art. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, fa sì che dette clausole restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.”.

3. Corte di Cassazione, 6 maggio 2015, numero 9127. Con questa decisione, la Corte di Cassazione ha evidenziato profili di illegittimità anche della capitalizzazione annuale degli interessi debitori, osservando che “deve pertanto ritenersi che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione. Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto nei termini dianzi indicati”.

In altre parole, la Corte di Cassazione ha sancito come la capitalizzazione degli interessi debitori, anche se effettuata una sola volta l’anno, non può costituire un uso legittimamente applicato. Al contrario, per ottenere tale effetto deve essere presente un accordo scritto tra la banca e il correntista.

4. Corte di Cassazione, 21 giugno 2021, numero 17634. Con questa nuova sentenza la Corte è tornata ad occuparsi dei contratti antecedenti il d.lgs. 342/1999, stabilendo la necessità della pattuizione scritta, in adempimento della vigente normativa, delle nuove modalità di calcolo della capitalizzazione.

Di nuovo, la Corte ha stabilito che, a fondamento di qualsiasi capitalizzazione di interessi operata dalla banca, serve un accordo scritto tra cliente e istituto di credito, anche per i contratti stipulati nel secolo scorso.

Ha infatti specificato la Corte che, “relativamente ai contratti di finanziamento iniziati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, anche a seguito dell’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 (Corte cost. n. 425/2000) è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.

5. Corte di Cassazione, 10 Febbraio 2022, numero 4321. Con quest’ultima ordinanza, la Corte si è occupata dell’effettività della capitalizzazione del tasso creditore e della necessità di indicazione in contratto del relativo tasso.

In altre parole, la banca dovrà indicare in contratto, prima dell’inizio del rapporto con cliente, la misura del tasso creditore che tenga conto della eventuale capitalizzazione degli interessi in tempi inferiori all’anno.

La Corte ha stabilito che “la capitalizzazione solo figurativa del tasso creditore, derivante dall’esiguità dello stesso, si traduce nella violazione dell’art. 3 della Del. CICR del 9 febbraio 2020. Ove, al contrario, si realizzi effettivamente la capitalizzazione infrannuale del tasso creditore e manchi nel contratto l’indicazione del valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto della capitalizzazione, risulta violata la disposizione di cui all’art. 6 della citata Delibera. Ne consegue che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Del.CICR del 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della citata Delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dal successivo art. 6, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.

Se sospetti di essere vittima di anatocismo bancario, contattami per capire insieme come procedere.

DISCLAIMER: Questo articolo è un tentativo di rendere più fruibili nozioni giuridiche anche intricate. Nasce dalla necessità di limitare il legalese e il latinorum, senza offrire soluzioni semplici (e sbagliate) per questioni complesse. Questo articolo non ha valenza scientifica o accademica, e non è una consulenza legale: per ogni dubbio o informazione, consultate un avvocato!